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Taggato: azioni, dividendi, ETF, IB, rendimento annuo
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27 aprile 2014 alle 11:26 #17004
Grazie Jérôme per tutte le referenze indicate:
Dichiarazione di titoli
POSTFINANCE fornisce su richiesta e per 200.chf la dichiarazione dei valori e delle dichiarazioni al 31 dicembre, classificata in 5 sezioni suppongo si possa fare la stessa cosa con altre banche.
Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della ritenuta aggiuntiva statunitense, questa deve raggiungere un determinato importo
Se potete dirmi su quale modulo è indicato: Rendimento lordo non soggetto a ritenuta, sono interessato...27 aprile 2014 alle 17:51 #17005Tutte le banche e gli intermediari forniscono una dichiarazione dei redditi. Basta chiedere a loro, ma di solito è piuttosto costoso.
Mi sono appena accorto che per il Vallese ho fornito il riferimento del 2011 Ecco il link per il 2013:
http://www.vs.ch/Data/formule/DS_10/fml_0000001963.pdf
Lì troverai il rendimento lordo, la parte fiscale estera non recuperabile e la ritenuta fiscale aggiuntiva statunitense.
I rendimenti lordi non soggetti a ritenuta d'acconto devono risultare nella dichiarazione dei redditi, nel Prospetto dei Titoli. Se vuoi dichiararli ovviamente...
Come ho detto, nonostante tutto ciò b…. Il modo più semplice è utilizzare il software fornito dall'amministrazione fiscale. Altrimenti è una fabbrica di gas...27 aprile 2014 alle 18:44 #17006Dato che la mia domanda riguarda solo la tassazione dei dividendi, continuo qui la discussione riguardante IB (o un altro broker estero).
Sia chiaro, il mio obiettivo non è evadere le tasse in Svizzera ma solo garantire che non ci sia una doppia imposizione sui dividendi e che la ritenuta alla fonte effettuata nel paese originario sia recuperabile.
Guyem ha solo azioni statunitensi presso IB, quindi non ho ancora la risposta.
Ho preso come esempio la Germania, ma potrebbe essere la Francia. Che dire allora della tassazione in Svizzera del dividendo francese di un titolo acquistato tramite un intermediario straniero? Se qualcuno avesse la risposta chiuderebbe la questione.28 aprile 2014 alle 11:34 #17009Dichiarazione fiscale:
Per quanto mi riguarda indica chiaramente che un fondo immobiliare ha lo status REIT, cioè nessuna tassazione sul patrimonio o sul reddito, è il caso ad esempio di CS LIVING PLUS, ecc.
oppure coloro che non beneficiano di tale status: fondo immobiliare FIR della Svizzera romanda, ANFOS – ecc.
Altrimenti non vedo dove trovare questo tipo di informazioni.
Indica chiaramente i 5 punti dati da indicare per un titolo americano che paga reddito trimestrale –
L'incasso di una cedola trimestrale deve essere contabilizzato al tasso di conversione giornaliero, + infine il tasso fissato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, per la fortuna che rappresenta.
Aspetto la risposta dell'amministrazione fiscale per sapere se la dichiarazione dei redditi sarà accettata, dato che fornisce tutte le informazioni richieste nel modulo di dichiarazione del titolo.28 aprile 2014 alle 20:21 #17010Ha detto Girolamo
Quindi: tutto si riduce alla tassazione annuale. Ci sono uno o due moduli da compilare per richiedere il rimborso della tariffa standard (altri paesi) o della ritenuta aggiuntiva USA.
Per il Vallese: http://www.vs.ch/Data/formule/DS_10/fml_0000001963.pdf (USA+altri paesi)
Per il Canton Vaud:
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/DA-1_2013.pdf (altri paesi)
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/R-US_164_2013.pdf (U.S.A)
Per Ginevra non sono riuscito a trovarlo.questo è pesante e complesso. Per evitare problemi è meglio utilizzare i software forniti dalle amministrazioni cantonali; i moduli per il rimborso della ritenuta alla fonte, della ritenuta addizionale USA e dell'imputazione fissa vengono compilati automaticamente;
Ho completato oggi la mia dichiarazione dei redditi (Ginevra) indicando la ritenuta fiscale aggiuntiva USA e l'imputazione fiscale forfettaria per i titoli statunitensi. Ci vuole un po' di tempo (il “prezzo da pagare” quando si hanno azioni in molte società statunitensi), ma alla fine non è così complicato. Tieni presente che puoi farlo solo a condizione che tu debba recuperare almeno un totale di 50 CHF di detrazione fiscale fissa (ovvero devi aver ricevuto almeno 334 USD di dividendo nell'anno). Non ho richiesto la dichiarazione dei redditi a Postfinance, ho semplicemente allegato tutta la prova dei dividendi oltre al documento indicante lo stato del portafoglio al 31.12. Se imparerò qualcosa da questa esperienza, lo condividerò su questo forum…
29 aprile 2014 alle 20:30 #17011Sì, è proprio quello che faccio da molti anni e funziona molto bene. Non è necessaria la dichiarazione dei redditi, è sufficiente lo stato del portafoglio al 31.12 e la prova delle cedole/dividendi. Mai avuto problemi con il fisco. E poi ci vuole tempo il primo anno per inserire i titoli nel software fornito dal fisco, ma poiché possiamo riutilizzare i dati per l’anno successivo, ci sono solo modifiche di portafoglio da inserire (e sono poche per quanto riguarda sono preoccupato). Da notare che su VStax, ad esempio, i dividendi ricevuti e il valore al 31.12 di ciascun titolo vengono aggiornati automaticamente per la grande maggioranza dei titoli, il che è molto apprezzabile.
11 maggio 2014 alle 19:22 #17015Ha detto Girolamo
Quindi: tutto si riduce alla tassazione annuale. Ci sono uno o due moduli da compilare per richiedere il rimborso della tariffa standard (altri paesi) o della ritenuta aggiuntiva USA.Dopo aver consultato
http://www.estv.admin.ch/intsteuerrecht/themen/01314/01315/index.html?lang=fr
Non sono sicuro di aver capito bene.L'imposta preventiva e, per gli USA, la ritenuta aggiuntiva possono essere recuperate integralmente quando si dichiarano le imposte in Svizzera o rimane una parte non recuperabile dell'imposta estera?
Prendendo ad esempio USA, Germania e Francia, i dati citati nei vari documenti potrebbero dare:
U.S.A: Ritenuta alla fonte=30 %, sgravio svizzero=15 %, imposta estera non recuperabile=15 %
Germania: Ritenuta alla fonte: 25 % + supplemento di solidarietà = 26.375 %, Sgravio svizzero = 10 %, Imposta estera non recuperabile = 15 % (16.375 %)
Francia: Ritenuta alla fonte=30 %, sgravio svizzero=15 %, imposta estera non recuperabile=15 %
Per favore correggi se è sbagliato!
11 maggio 2014 alle 20:22 #17016Non mi sono mai preoccupato troppo di queste differenze tra paesi ma l’ho sempre inteso più o meno così:
– una parte, circa la metà in generale, riguarda la parte dell’imposta svizzera che dovrà essere annunciata se si vuole recuperare l’importo (che verrà detratto dalla prossima fattura fiscale). In cambio, tale importo sarà considerato come reddito, come per un titolo svizzero.
– un'altra parte riguarda l'imposta che va al paese del titolo in questione e che non è recuperabile. D'altro canto, questo importo deve essere annunciato alle autorità fiscali svizzere per non essere tassato su questa parte.
Io la intendo così, non ho mai provato ad approfondire la questione perché ritengo che i fondamentali dei dividendi siano più importanti degli aspetti fiscali. Se qualche esperto in materia ha informazioni in merito è il benvenuto.12 maggio 2014 alle 21:06 #17017Essendo un po' in “petardo” con boursorama riguardo alla richiesta di esenzione dagli acconti sui dividendi (che ho fatto e che non è stata applicata da bourso,,,,,,,), mi sono rivolto direttamente alla direzione della società del CDI su cui Dipendo e ho avuto la seguente spiegazione riguardante il trattamento fiscale dei dividendi per un residente francese (alcuni dettagli aggiuntivi possono essere trovati nel 2047)
Costituiscono reddito imponibile i dividendi generati dalle partecipazioni al capitale delle società, indipendentemente dal fatto che si tratti di società francesi o straniere.
L'articolo 9 della Legge Finanziaria per l'anno 2013 n. 2012-1509 ha eliminato la ritenuta forfettaria per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2013 e la detrazione fissa annuale per quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.
Tutti i dividendi sono ora tassati obbligatoriamente secondo la scala progressiva dell’imposta sul reddito,
Inoltre, sono soggetti alla ritenuta d'acconto obbligatoria con l'aliquota di 21 %.
Questo prelievo fiscale non liberatorio è imponibile sotto forma di credito d'imposta sull'importo dell'imposta dovuta dopo l'applicazione della scala progressiva dell'imposta sul reddito.
È tuttavia possibile essere esentati, su richiesta, se il reddito fiscale di riferimento dell'anno precedente non supera un determinato tetto,
1 – Tassazione a scala progressiva
Questo reddito è dichiarato per l'importo ricevuto, vale a dire al netto delle eventuali spese di riscossione (varie spese dichiarate nella casella 2CA)
Sono imponibili secondo la scala progressiva IR, in due possibili modalità:
– Con indennità
– Senza riduzioni
a – redditi ammessi alla riduzione 40%
Sono coperti i dividendi azionari e i proventi delle azioni societarie distribuiti da società soggette all'imposta sulle società o ad un'imposta equivalente (o eventualmente soggette a tale imposta) aventi sede legale in Francia, in uno Stato della Comunità europea o in uno Stato o territorio che abbia concluso un accordo con la Francia per evitare la doppia imposizione prevedeva, a partire dal 1.1.2009, che detto accordo contenesse una clausola di assistenza amministrativa al fine di combattere contro la frode o l’evasione fiscale. Tali distribuzioni devono risultare da regolare decisione dei competenti organi della società.
b – redditi esclusi dalla riduzione 40%: tassazione sul primo euroL'indennità di 40 % non si applica alle somme pagate in aggiunta ai dividendi, che si presumono proventi distribuiti.
Vengono presi di mira i seguenti redditi:
– Prodotti distribuiti da determinate società (società di investimento la cui attività è la gestione di portafogli di valori mobiliari, società di investimento a capitale prevalentemente variabile SPPICAV, società di investimento immobiliare quotate al SIIC)
– Prodotti distribuiti non risultanti da regolare decisione
(Utili ritenuti disinvestiti, distribuzioni non detratte dagli utili, aumenti di utili, distribuzioni e remunerazioni nascoste, spese suntuose, distribuzioni indirette o mascherate, anticipi, prestiti o depositi di soci, compensi degli amministratori)
Questo reddito è soggetto alla scala fiscale a partire dal 1° euro.
Unica detrazione possibile: oneri finanziari pagati nel corso dell'anno
Sono imponibili anche i redditi provenienti da strutture estere soggette a regime fiscale privilegiato (art. 123 CGI), indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una distribuzione.
2 – Ritenuta obbligatoria di 21%a) detrazione obbligatoria ma non più volontaria
La detrazione obbligatoria si applica all’importo lordo dei redditi percepiti, senza detrazione delle spese,
Viene liquidato dall'istituto erogatore sui dividendi da versare, contestualmente ai contributi previdenziali.
Viene detratto dall’imposta sul reddito dell’anno successivo, sotto forma di credito d’imposta,
L'eventuale eccedenza verrà restituita.esempio: l'imposta obbligatoria sostenuta nel 2013 verrà dedotta dall'imposta dovuta nel 2014 sui redditi 2013
b) esenzione dalla ritenuta sulla base del reddito
Possono chiedere l'esenzione dal prelievo i soggetti appartenenti ad un nucleo fiscale il cui reddito fiscale di riferimento per il penultimo anno è inferiore a 50.000 euro (contribuenti celibi, divorziati o vedovi) o 75.000 euro (contribuenti soggetti a tassazione congiunta).Ai sensi dell'articolo 242 quater del CGI, la richiesta di esenzione deve essere presentata, sotto la responsabilità del contribuente, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello del pagamento all'istituto pagatore (che a sua volta è responsabile del prodotto su richiesta dell'amministrazione.
Si presenta sotto forma di una dichiarazione giurata con la quale il contribuente dichiara che il suo reddito fiscale di riferimento N-2 soddisfa le condizioni sopra citate.
Questo certificato deve essere esibito alle persone che garantiscono il pagamento dei redditi
Eccezionalmente per il 2013 la richiesta potrà essere presentata fino al 31 marzo.
Per i dividendi e gli interessi incassati nel 2014 la richiesta di esenzione dall'addebito diretto doveva essere presentata entro il 30 novembre 2013 all'istituto pagatore.c) ritenuta d'acconto
I redditi percepiti da persone fisiche domiciliate in Francia sono soggetti all'imposta sul reddito. Valore = valore lordo in euro secondo il tasso del giorno del pagamento, dedotta solo l'imposta pagata all'estero
Impatto delle convenzioni internazionali: la maggior parte delle convenzioni evita la doppia imposizione e prevede la detrazione dell'imposta estera dall'imposta francese o uno sconto in sua sostituzione.
Alcuni accordi prevedono il rimborso dell'imposta riscossa alla fonte. In assenza di accordo, nessuna imputazione ma base imponibile = base al netto delle imposte già pagate. I redditi percepiti all'estero devono essere dichiarati sul modello 2047.buona lettura
13 maggio 2014 alle 15:53 #17018Finalmente ho trovato quello che cercavo.
In http://www.bcv.ch/en/content/download/15808/160242/Releve_fiscal
c'è un esempio molto chiaro:Il Sig. Dupont, domiciliato in Svizzera, ricopre diversi incarichi
delle azioni austriache. Quando scadono le cedole, incassa
vengono presentati i dividendi e l'accumulo dei conti
come segue:
Ricavo lordo euro 1.500,00
Ritenuta fiscale 25 % EUR – 375,50
=========================
Utile netto accreditato euro 1.125,00Questa ritenuta fiscale effettuata dalle autorità
L'imposta austriaca è così ripartita:
Quota recuperabile (10 %) Euro 150,00
Quota non recuperabile (15 %) Euro 225,00
=========================
Euro 375,00Il signor Dupont, nel preparare la sua dichiarazione dei redditi in Svizzera,
sarà quindi tassato su un reddito di 1.500 euro (convert
in franchi svizzeri), mentre l'Austria ha già mantenuto a
imposta su questo stesso reddito. Subisce quindi una doppietta
tassazione.
A seconda della convenzione stabilita tra la Svizzera e
Austria, mister Dupont ha la possibilità di evitare il raddoppio
tassazione recuperando la quota di 10 %, ovvero 150 euro.
Inoltre può detrarre la quota non recuperabile di 15 %, ovvero
225 euro, sulle tasse che pagherà in Svizzera (DA-1).
Paradossalmente, la parte recuperabile è quindi la più difficile da recuperare perché deve essere effettuata tramite le amministrazioni fiscali dei diversi paesi. Ecco perché le banche offrono questo servizio (molto caro come al solito: tariffa forfettaria + % sugli importi recuperati) ai propri clienti.
13 maggio 2014 alle 20:33 #17021Esempio molto interessante, ma questo problema si pone solo per i titoli non statunitensi, poiché il rimborso della ritenuta aggiuntiva statunitense viene effettuato direttamente all'amministrazione fiscale durante la tassazione. Ancora una volta i dividendi americani sono più interessanti...
E avete ragione, i servizi bancari di questo tipo sono troppo cari... Ho chiesto a diverse banche la dichiarazione dei redditi e ammonta a diverse centinaia di franchi. Nulla.15 agosto 2015 alle 09:09 #17193Sono in procinto di scoprire questo post e sto attualmente completando il documento in questione.
Avendo azioni in Germania, compilo il modulo per le autorità del nostro vicino settentrionale. Si indica, tra i documenti destinati all'erario, che potrà essere allegato l'estratto conto bancario dell'avvenuto pagamento del dividendo. Quindi è sufficiente il documento PDF che riceviamo dopo il pagamento del dividendo. Questo documento ci servirà comunque in seguito per la dichiarazione dei redditi.
Basterà quindi fare una copia del documento inviato alle autorità fiscali svizzere e inviarla insieme alla richiesta. Non è complicato ed è molto più economico che richiedere tale dichiarazione alle banche.
Essendo questa la pratica delle autorità tedesche, non vedo motivo per cui anche le autorità dell’Unione europea non dovrebbero accettare lo stesso documento. Per gli USA, come accennato in precedenza, disponiamo già di un modulo simile con la dichiarazione dei redditi.
23 ottobre 2016 12:03 #19273per quanto riguarda l'anno fiscale dei dividendi (fonte statunitense solo nel mio caso) qualcuno può confermarmi se è effettivamente l'anno di RICEVIMENTO dei dividendi che conta per le autorità fiscali svizzere, e non l'anno di dichiarazione o l'anno di "ex- dividendo".
Questo non è banale nel mio caso, perché mi aspetto dividendi succosi che diventeranno “ex dividendo” alla fine di dicembre e questo è il mio primo anno di investimento. quindi vorrei sapere se devo liquidare poco prima della data Ex-div, oppure se sarò tassato nel 2016 o nel 2017 per i dividendi corrispondenti, che non riceverò fino a gennaio. Sono su IB e includono nel mio saldo corrente i dividendi non realizzati (maturati) dalla data ex-div, ma mi danno un rapporto sui dividendi incassati e sulle tasse statunitensi detratte (15%) prima della riscossione.
Titoli di esempio:
Dividendo mensile PSEC ex-div il 28 dicembre, pagamento intorno al 20 gennaio
Pagamento trimestrale ARI ex div 28 dicembre intorno al 15 gennaioSe qualcuno si trova in una situazione simile sarei felice di discutere ulteriormente, perchè tutto questo mi resta poco chiaro e sto brancolando
26 ottobre 2016 00:23 #19275Ho la stessa situazione con diversi titoli.
La tassazione avviene sempre in base alla data di pagamento, il che è logico perché il denaro appare sul conto solo in quel momento.
Ma non vedo davvero che differenza faccia alla fine, comunque un anno o l'altro dovrai essere tassato.
A meno che, come dici tu, tu non voglia vendere prima del dividendo, per mantenere la plusvalenza e non essere tassato sulle distribuzioni (strategia valida solo se sei svizzero, quindi non tassato sulla plusvalenza). Ma in questo caso non ti interessa l'anno, visto che vendi comunque prima della data di scadenza. E nel lungo termine non credo che vendere per evitare di essere tassati sui dividendi sia produttivo.
Tieni presente che su IB puoi configurare i tuoi report e puoi benissimo indicare ogni posizione separatamente nella tua dichiarazione dei redditi.26 ottobre 2016 alle 18:00 #19279Grazie per questi dettagli
Ai vecchi tempi si diceva: “un’imposta differita è un’imposta risparmiata”, perché i tassi di interesse erano alti. Oggi la differenza è minore, ma preferisco comunque pagare meglio 1 anno dopo.
Il fisco potrebbe benissimo imporre la data ex-div, perché in tal caso il dividendo viene acquisito irrevocabilmente. Tanto meglio se non lo fa. -
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